Onorevoli Colleghi! - Da tempo il mondo del cinema o, per essere più precisi, l'universo dell'audiovisivo domanda una nuova e innovativa legge di sistema. In questi ultimi anni, poi, si è assistito ad una accelerazione da parte della politica e ad una inedita «presa di coscienza» da parte di una molteplicità di soggetti a vario titolo attivi nel «sistema cinema». Il movimento dei «Cento autori», trasformatosi progressivamente in un nuovo soggetto politico, con oltre mille adesioni, ha rappresentato un utile interlocutore, a partire dalla affollatissima riunione dell'Ambra Jovinelli di Roma, fino alla redazione della proposta di legge che qui si presenta e che si configura come una proposta condivisa all'interno del Partito Democratico: naturalmente, fermi restando l'autonomia della politica e il necessario confronto con le associazioni di rappresentanza del comparto dell'audiovisivo e con le altre forze politico-parlamentari.
Ma veniamo ai «fondamenti» della presente proposta di legge. L'obiettivo è quello di rafforzare e di consolidare la nostra industria cinematografica e audiovisiva. Per fare ciò si interviene su tutti i soggetti della filiera e si colmano vuoti, lacune e incongruenze che hanno segnato, in negativo, le vicende di questo, per noi, strategico comparto dell'industria culturale.
Articolo 1. L'articolo 1 individua i princìpi - sia costituzionali che tecnici - su cui la presente proposta di legge si fonda. Merita attenzione il fatto che si individua come «di interesse culturale» l'intero fenomeno cinematografico e audiovisivo, abbandonando il principio secondo cui tale «interesse» era riconoscibile solo in capo a determinate opere e non ad altre, non cogliendo così la portata culturale, sociale e strategica dell'intero settore produttivo cinematografico e audiovisivo nel suo insieme, come veicolo di cultura e momento di aggregazione e di condivisione sociale, di fondamentale importanza strategica per la formazione e per l'evoluzione del «comune sentire» e della lingua italiana.
Articolo 2. L'articolo 2, nel presentare le definizioni base utilizzate nella presente proposta di legge, introduce una importante novità in tema di definizione di «produttore indipendente». Ed invero, superando i «datati» concetti civilistici di «collegamento» e di «controllo» societario, rende più rigoroso e stringente il divieto di interessenza da parte di diffusori televisivi all'interno di società di produzione. Inoltre, è rimosso il vincolo di destinazione di prodotto nel triennio. Tale scelta è stata operata sulla base - di merito - che il divieto di destinare (ai fini del riconoscimento della qualifica di produttore indipendente) il 90 per cento della produzione di un produttore nel triennio ad un unico diffusore televisivo sia una previsione che, per le peculiarità del mercato italiano della diffusione televisiva, rende «impossibile» per un produttore essere qualificato come «indipendente». Tale modifica normativa poggia sulla base - tecnica - dei princìpi generali della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, cosiddetta «televisione senza frontiere», che precisa come tale norma debba essere valutata dai Paesi membri dell'Unione europea sulla base della «capacità televisiva» dei singoli Paesi. Considerando come in Italia esistano, allo stato, solo due grandi diffusori generalisti, è di tutta evidenza come la previsione in esame, nel non tenere conto della situazione duopolistica-duopsonistica del mercato rilevante della diffusione televisiva, si riduca ad un indebito ostacolo per i produttori nazionali a essere considerati come «indipendenti».
Articolo 3. Con l'articolo 3 si individuano, su base definitoria, le imprese nazionali dei diversi «anelli» della filiera destinatarie della presente proposta di legge.
Articolo 4. L'articolo 4 detta le regole per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive. La grande innovazione portata da questa norma è il riconoscimento - per la prima volta in Italia - della «nazionalità» anche al prodotto audiovisivo che fino ad oggi - pur in presenza di una normativa vigente riferentesi a «produzione italiana» - non si era mai visto riconoscere lo status formale di nazionalità italiana.
Articolo 5. Con l'articolo 5 si dettano le regole e i princìpi generali relativi alle coproduzioni. Viene naturalmente riconosciuto il ruolo preminente degli accordi internazionali in materia, dettando una normativa più flessibile e più idonea a raccogliere le diverse realtà produttive che si manifestano nel mercato per i casi non già disciplinati da tali accordi internazionali.
Articoli da 6 a 9. Gli articoli in oggetto recano l'istituzione del Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo, nuovo organismo per la gestione unitaria di tutti gli interventi pubblici nel settore, titolare e responsabile del Fondo per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 10, che sostiene lo sviluppo dell'intera filiera produttiva e industriale.
a) due rappresentanti di accertata competenza ed esperienza nel campo della produzione cinematografica e audiovisiva;
b) due rappresentanti di accertata competenza ed esperienza degli autori cinematografici e di opere audiovisive;
c) due esperti di chiara fama nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive.
Articolo 10. L'istituzione di un nuovo Fondo per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo risponde anche al bisogno di superare i limiti strutturali e finanziari del Fondo unico per lo spettacolo. Si stabiliscono regole che, attraverso la partecipazione di tutti gli attori del sistema alla formazione delle risorse economico-finanziarie, attivano la sinergia che occorre tra la produzione cinematografica e audiovisiva e tutti i soggetti che operano nella distribuzione e nella diffusione dei contenuti in qualunque forma e con qualunque tecnologia. Tutti gli operatori del sistema, dalla produzione all'esercizio, alle industrie tecniche e così via, possono chiedere contributi di carattere selettivo o automatico, secondo i princìpi generali indicati dalla legge, in base ai quali il Centro definisce i parametri, i criteri e le modalità della ripartizione tra i diversi settori di attività, sia per i contributi automatici sia per quelli selettivi. Dunque, l'istituzione di un Fondo alimentato con risorse provenienti dallo Stato e dalla filiera economico-industriale del cinema e dell'audiovisivo consente di realizzare un'azione pubblica combinata che risponde, allo stesso tempo, alle ragioni di politica culturale e a quelle di politica industriale, rispetto alle quali la funzione pubblica è quella di regolatore.
Articolo 11. Si provvede poi, attraverso una delega al Governo, a stabilire la confluenza nella struttura operativa del nuovo Centro di tutti i diversi enti pubblici e semi-pubblici che attualmente operano nel settore cinematografico e audiovisivo, come Cinecittà Holding Spa, e le società da essa detenute e controllate, nonché la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Ciò, oltre a dare soluzione al problema della frammentazione delle funzioni e delle risorse pubbliche per il settore, rispetta i princìpi della razionalizzazione della spesa in rapporto all'aumento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione
Articolo 12. L'articolo 12 definisce i criteri generali di ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento dell'intero settore stabilendo:
a) contributi automatici: per la produzione e la distribuzione di opere filmiche e audiovisive, per l'esercizio cinematografico, per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere audiovisive realizzate come home-video o attraverso altre tecniche o supporti di innovazione tecnologica, per le industrie tecniche cinematografiche e audiovisive. La quota riservata ai contributi automatici non può essere inferiore ai due terzi del totale delle risorse del Fondo;
b) contributi complementari: tali contributi sono erogabili, in forma di anticipazione finanziaria soggetta all'obbligo di rimborso, a quelle imprese di produzione cinematografica indipendenti, titolari di un proprio conto aperto presso il Centro, che hanno esaurito, temporaneamente, la propria disponibilità. Questa tipologia di contributi consente di evitare esclusioni di fatto dal meccanismo della contribuzione per le imprese di produzione; essi sono, naturalmente, soggetti a restituzione integrale da parte delle imprese stesse. Sostanzialmente si tratta di un'anticipazione sui futuri contributi totalizzati dal produttore a fronte degli esiti delle sue produzioni successive;
c) contributi selettivi: per la produzione di opere filmiche o audiovisive prime o seconde e di opere di cui sia stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale, nonché per la distribuzione, per l'esercizio cinematografico e per altre forme di aiuto selettivo. A differenza dei contributi automatici e complementari, quelli selettivi sono erogabili dal Centro per le opere, i progetti e le diverse attività per le quali la commissione riconosce l'esistenza di requisiti di qualità artistica o di valore culturale. I contributi selettivi assistono anche le fasi di ideazione e di sviluppo. A questi contributi potrà accedere anche la società di produzione non ancora titolare di un proprio conto presso il Centro. Tale previsione rende possibile il sostegno anche all'opera prima del produttore e ha il fine di favorire e di facilitare l'accesso al mercato delle imprese di produzione.
Articoli 13 e 26. Questi due articoli rilanciano e ridefiniscono le norme previste, prima, dalla citata legge n. 122 del 1998 e, attualmente, dal testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, con l'obiettivo di realizzare la sinergia indispensabile all'economia del settore, tra l'emittenza televisiva, in tutte le sue diverse forme, piattaforme e modalità di trasmissione, e il sistema della produzione cinematografica e audiovidiva. Pertanto tutti gli operatori di rete, le emittenti televisive e i fornitori di contenuti sono obbligati ad investire in produzione e in acquisto di opere cinematografiche e audiovisive italiane ed europee almeno il 10 per cento dei propri fatturati, al netto della sola imposta sul valore aggiunto (IVA), così come sono obbligati a programmare le produzioni italiane ed europee di recente realizzazione. All'interno delle previsioni di obbligo generale, sia per gli investimenti in produzione e in acquisto, sia per gli obblighi di programmazione, sono previste specifiche quote riservate alle produzioni indipendenti cinematografiche, nonché alle opere in lingua originale italiana. Per la concessionaria radiotelevisiva pubblica, per la quale vige l'obbligo di rispondere a specifici obiettivi culturali e di interesse generale in forza del contratto di servizio, gli obblighi sono più elevati che per i soggetti privati.
Articoli 16 e 17. In tali articoli si prevedono le norme indispensabili in materia di incentivi alla distribuzione e all'esercizio cinematografici e dirette a promuovere la diffusione e la programmazione del cinema italiano ed europeo nelle sale. Tali norme rispettano la necessità di definire i princìpi fondamentali e i livelli minimi delle prestazioni pubbliche per la promozione del cinema. La determinazione dei parametri, dei criteri e delle modalità dell'erogazione di tali incentivi, compresi gli obblighi di investimento e di reinvestimento che i soggetti beneficiari di tali contributi sono obbligati a rispettare, spetta al Centro. Naturalmente, l'attuazione di queste norme dovrà rispettare l'obiettivo che si prefigge la legge e che è non solo quello di incentivare la distribuzione e la programmazione del cinema italiano, ma anche di favorire l'accesso al mercato e il consumo del cinema di qualità e di quelle produzioni che sono meno avvantaggiate sul piano commerciale. Le misure di incentivo devono essere volte anche a correggere gli effetti delle concentrazioni esistenti su tali mercati, che rendono difficoltoso l'accesso alle imprese non integrate e alle opere meno commerciali e di qualità. Il combinato disposto delle norme sulla produzione indipendente e sulle misure di incentivo previste per la distribuzione e per l'esercizio cinematografici dalla legge è improntato, perciò, anche alla necessità di correggere tali distorsioni. In questo senso i parametri da stabilire in fase di attuazione per le diverse tipologie di contributi non potranno che essere tali da garantire la riduzione degli ostacoli per l'accesso al mercato degli operatori della distribuzione e dell'esercizio, la massima diffusione delle opere italiane e di quelle di qualità, nonché la tenuta di queste programmazioni nelle sale e lo sviluppo di progetti culturali.
Articolo 19. Sono raccolte in questo articolo le norme relative alla promozione e alla valorizzazione cinematografica e audiovisiva nonché alla diffusione cinematografica.
Articoli 20 e 21. In tali articoli sono individuati i princìpi generali per l'accesso alle diverse tipologie di contributi per la produzione audiovisiva.
Articolo 22. Questo articolo è particolarmente rilevante ai fini della regolazione generale del mercato cinematografico e audiovisivo e si inserisce nel complesso degli interventi che la legge prevede per ridurre l'effetto sui produttori indipendenti delle concentrazioni che derivano dalle verticalizzazioni delle emittenti televisive e dei broadcaster in generale. Si introducono regole destinate ad assicurare negoziazioni eque e trasparenti per la cessione dei diritti di sfruttamento delle opere tra i produttori e gli operatori delle comunicazioni. Si prevede perciò che questi contratti debbano indicare distintamente:
a) ciascun diritto oggetto della negoziazione e il relativo corrispettivo;
b) ciascuna piattaforma o modalità di trasmissione o distribuzione delle opere;
c) il numero dei passaggi e la durata massima temporale delle cessioni o delle licenze oggetto di tali negoziazioni che sia compatibile con l'accesso ai finanziamenti
Articolo 25. Nell'articolo 25 sono previste norme specifiche per la tutela della concorrenza nel mercato cinematografico e audiovisivo che, naturalmente, si inseriscono nella disciplina dettata in materia dalla legge n. 287 del 1990. Salvo, dunque, l'applicazione delle norme vigenti in materia di antitrust nel settore cinematografico e audiovisivo, si stabilisce che le contrattazioni realizzate in violazione delle norme previste dall'articolo 22 della legge si configurano come intesa in violazione delle regole sulla libera concorrenza di cui alla legge n. 287 del 1990. Si prevedono, inoltre, specifici parametri di individuazione di eventuali concentrazioni sul mercato dell'esercizio.
Anche in questo caso le misure necessarie a contenere gli effetti negativi sulla libera concorrenza e il pluralismo determinati dalle concentrazioni e dalle posizioni dominanti previste dalla legge vanno poste in rapporto e a completamento di quanto stabilito dagli articoli 13 e 26 sulla promozione del cinema e dell'audiovisivo da parte delle emittenti televisive nazionali e sugli obblighi di programmazione delle opere italiane ed europee in capo ai medesimi soggetti.
Articolo 27. Le norme previste dall'articolo 27, nel pieno rispetto delle attribuzioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni e dello Stato, si propongono di stabilire le condizioni per il concorso alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive da parte degli enti di governo territoriali ma, soprattutto, tendono a realizzare la leale collaborazione tra essi e lo Stato.
Stante, infatti, l'architettura generale della legge in oggetto e l'istituzione di un nuovo organismo pubblico nazionale per la gestione degli interventi nel settore, l'obiettivo da conseguire è quello di un nuovo modello organizzativo fondato sulla cooperazione tra le parti in causa. In questo senso, il dettato dell'articolo 117 della Costituzione, che regola le potestà legislative dello Stato e delle regioni, offre l'opportunità di distribuire le funzioni tra i diversi gradi di governo secondo il principio della cooperazione tra centro e periferia e intorno al comune obiettivo di realizzare un sistema di governo che pone al centro di una politica integrata per lo sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità locali la produzione culturale come motore della diffusione generale e orizzontale del benessere.
Articoli 29 e 30. Questi articoli stabiliscono norme per il riconoscimento di benefìci fiscali per il settore, ritenuti essenziali per favorire lo sviluppo della produzione e dell'economia del cinema e dell'audiovisivo. Queste misure consentono, infatti, il reperimento in tutto il settore privato di fonti di finanziamento e di capitali di investimento aggiuntivi alle risorse del Fondo di cui il Centro è titolare. Pertanto, oltre a stabilire un regime tributario agevolato per il credito cinematografico e audiovisivo, il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi che prevedano crediti d'imposta a favore delle persone fisiche e delle imprese per gli investimenti compiuti nelle produzioni cinematografiche, misure di tax shelter e benefìci fiscali per le imprese che prestano servizi di produzione esecutiva per committenti esteri, utilizzando manodopera e professionisti italiani, la riduzione e l'armonizzazione dell'IVA per le operazioni, le attività e i contratti di vendita dei diritti delle opere e per la distribuzione, il noleggio e il mandato relativi allo sfruttamento delle opere, nonché per la costituzione dei soggetti che operano per la diffusione del cultura cinematografica e audiovisiva.